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Legge 16/04/1998 n. 120

Articolo 24 Attivita' relative alla politica generale dell'Organizzazione Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo primo, l'Organizzazione intraprende attivita' relative alla politica generale ed ai progetti nei settori dell'informazione economica e dell'informazione sul mercato, del rimboschimento, della gestione forestale e dell'industria forestale, procedendo in maniera equilibrata ed integrando per quanto possibile i lavori di politica generale e le attivita' in materia di progetto.

Articolo 25 Attivita' progettuali dell'Organizzazione

1. Per quanto concerne i fabbisogni dei paesi in via di sviluppo, i membri possono sottoporre al consiglio proposte di progetti preliminari e di progetti nei settori della ricerca-sviluppo, dell'informazione commerciale, della trasformazione crescente e sempre piu' avanzata nei paesi membri produttori, del rimboschimento e della gestione forestale. I progetti preliminari ed i progetti dovrebbero contribuire alla realizzazione di uno o piu' obiettivi del presente Accordo.

2. Per l'approvazione dei progetti preliminari e del progetti, il Consiglio tiene conto:

a) della loro pertinenza riguardo agli obiettivi del presente Accordo;

b) delle loro incidenze ecologiche e sociali;

c) dell'auspicabilita' del mantenimento di un equilibrio geografico adeguato;

d) degli interessi e delle caratteristiche di ciascuna delle regioni produttrici in via di sviluppo;

e) dell'auspicabilita' di un'equa suddivisione delle risorse tra i settori men zionati nel paragrafo 1 del presente articolo;

f) della loro redditivita' ;

g) dell'opportunita' di evitare gli accavallamenti di sforzi.

3. Il Consiglio istituisce un programma e delle procedure per l'offerta, lo studio e la classificazione, in ordine, prioritario dei progetti preliminari e dei progetti che sollecitano un finanziamento dell'Organizzazione, nonche' per la loro attuazione, seguito e valutazione. Il Consiglio si pronuncia sull'approvazione dei progetti preliminari e dei progetti destinati ad esser finanziati o sponsorizzati secondo gli articoli 20 e 21. Il Direttore esecutivo puo' sospendere l'esborso dei fondi dell'Organizzazione per un progetto preliminare o un progetto se questi fondi non sono utilizzati secondo la descrizione del progetto. Il Direttore esecutivo presenta un rapporto al Consiglio nella sessione successiva, per esame. Il Consiglio adotta le decisioni del caso.

5. Il consiglio puo', con voto speciale, decidere di interrompere di sponsorizzare un progetto preliminare o un progetto.

Articolo 26 Istituzione di comitati

1. I seguenti comitati sono istituiti dall'Accordo in quanto comitati dell'Organizzazione:

a) Comitato dell'informazione economica e dell'informazione sul mercato;

b) Comitato del rimboschimento e della gestione forestale;

c) Comitato dell'industria forestale

d) Comitato finanziario e amministrativo

2. Il Consiglio puo', con voto speciale, istituire gli altri comitati ed organi sussidiari che ritiene adeguati e necessari.

3. Ogni comitato e' aperto alla partecipazione di tutti i membri. Il regolamento interno dei comitati e' stabilito dal Consiglio.

4. I comitati e gli organi sussidiari di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente

articolo sono responsabili davanti al Consiglio e lavorano sotto la sua direzione generale. Le riunioni dei comitati e degli organi sussidiari sono convocate dal consiglio.

Articolo 27 Funzioni dei comitati

1. Le funzioni del Comitato dell'informazione economica e dell'informazione sul mercato sono le seguenti:

a) Esaminare in maniera continuativa la disponibilita' e la qualita' delle statistiche e le altre informazioni di cui l'Organizzazione ha bisogno;

b) analizzare i dati statistici e gli indicatori specifici stabiliti dal consiglio per la sorveglianza del commercio internazionale dei legni;

c) seguire in maniera continuativa il mercato internazionale dei legni, la sua situazione attuale e le prospettive a breve termine sulla base dei dati di cui al capoverso b) di cui sopra e le altre informazioni pertinenti, ivi comprese le informazioni su scambi non inclusi nelle statistiche;

d) indirizzare raccomandazioni al Consiglio sulla necessita' e la natura di studi appropriati sui legni tropicali compresi i prezzi, l'elasticita' del mercato, i prodotti di sostituzione, la commercializzazione dei nuovi prodotti e le prospettive a lungo termine del mercato internazionale dei legnami tropicali, seguire l'esecuzione degli studi richiesti dal consiglio ed esaminarli;

e) adempiere ad ogni altro compito affidatogli dal Consiglio riguardo agli aspetti economici, tecnici e statistici dei legni;

f) agevolare la cooperazione tecnica a favore dei paesi membri in via di sviluppo per il miglioramento dei loro servizi statistici pertinenti.

2. Le funzioni del Comitato di rimboschimento e della gestione forestale sono i seguenti:

a) promuovere la cooperazione tra i membri in quanto soci nello sviluppo di attivita' forestali nei paesi membri, in particolare nei seguenti settori:

i) rimboschimento; ii) riabilitazione; iii) gestione forestale;

b) Incoraggiare l'accrescimento dell'assistenza tecnica e del trasferimento di tecnologie verso i paesi in via di sviluppo nei settori del rimboschimento e della gestione forestale;

c) seguire le attivita' in corso in questi settori; determinare ed esaminare i problemi e le soluzioni possibili in cooperazione con le organizzazioni competenti;

d) esaminare regolarmente i futuri fabbisogni del commercio internazionale dei legnami tropicali e su questa base determinare ed esaminare i piani e le misure possibili ed adeguate nei settori del rimboschimento, della riabilitazione e della gestione forestale;

e) agevolare il trasferimento di conoscenze in materia di rimboschimento e di gestione forestale, con l'aiuto delle organizzazioni competenti;

f) coordinare ed armonizzare queste attivita' in vista di una operazione nel settore del rimboschimento e della gestione forestale con le attivita' pertinenti svolte altrove, in particolare sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), della Banca mondiale del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), delle banche regionali di sviluppo e di altre organizzazioni competenti.

3. Le funzioni del Comitato dell'industria forestale sono le seguenti:

a) promuovere la cooperazione tra paesi membri come soci nello sviluppo delle attivita' di trasformazione svolte dai paesi membri produttori, in particolare nei seguenti settori:

i) sviluppo di prodotti grazie al trasferimento di tecnologie; ; iii) normalizzazione della nomenclatura dei legni tropicali; iv) armonizzazione delle specifiche relative ai prodotti trasformati;

v) incentivi per gli investimenti e le co-imprese; vi) commercializzazione, compresa la promozione delle essenze meno note e meno utilizzate;

b) favorire lo scambio di informazioni per agevolare i cambiamenti strutturali legati alla trasformazione crescente e sempre piu' avanzata, nell'interesse di tutti i paesi membri, in particolare dei paesi membri in via di sviluppo;

c) seguire le attivita' in corso in questo settore, e determinare ed esaminare i problemi e le loro possibili soluzioni in cooperazione con le organizzazioni competenti;

d) incoraggiare l'accrescimento della cooperazione tecnica per la trasformazione dei legnami tropicali a vantaggio dei paesi membri produttori.

4. Al fine di promuovere una equilibrata conduzione delle attivita' dell'Organizzazione relative alla politica generale ed ai progetti, il Comitato dell'informazione economica e dell'informazione sul mercato, il Comitato di rimboschimento e della gestione forestale ed il Comitato dell'industria forestale devono tutti e tre:

a) provvedere efficacemente all'apprezzamento, al seguito ed alla valutazione dei progetti preliminari e dei progetti;

b) effettuare raccomandazioni al Consiglio sui progetti preliminari ed i progetti;

c) seguire l'attuazione dei progetti preliminari e dei progetti e garantire la raccolta e la pubblicizzazione dei loro risultati il piu' largamente possibile a beneficio di tutti i membri;

d) sviluppare e proporre al Consiglio idee in materia di politica generale;

e) esaminare regolarmente i risultati delle attivita' relative ai progetti ed alla politica generale e formulare raccomandazioni al Consiglio sul futuro programma dell'Organizzazione;

f) esaminare regolarmente le strategie, i criteri ed i settori prioritari per l'elaborazione del programma ed i lavori relativi ai progetti che figurano nel piano d'azione dell'Organizzazione e raccomandare al Consiglio le necessarie modifiche;

g) tener conto della necessita' di rafforzare l'attuazione delle capacita' e la valorizzazione delle risorse umane nei paesi membri;

h) effettuare ogni altro compito in relazione con gli obiettivi del presente Accordo loro deferiti dal Consiglio.

5. La ricerca-sviluppo e' una funzione comune dei Comitati di cui ai paragrafi 1,2 e 3 del presento articolo.

6. Le funzioni del comitato finanziario e amministrativo sono le seguenti:

a) Esaminare le proposte relative al bilancio preventivo amministrativo e le operazioni di gestione dell'Organizzazione ed indirizzare raccomandazioni al Consiglio in merito alla loro approvazione;

b) esaminare l'attivo dell'Organizzazione per garantire la sua prudente gestione e vigilare che l'Organizzazione disponga di sufficienti riserve per adempiere ai suoi compiti;

c) esaminare le incidenze di bilancio del programma di lavoro annuale dell'Organizzazione le misure da adottare eventualmente per procurare le risorge necessarie alla sua esecuzione; indirizzare raccomandazioni al consiglio al riguardo;

d) raccomandare al Consiglio la scelta di revisori dei conti indipendenti ed esaminare i conti da essi verificati;

e) raccomandare al Consiglio le modifiche che potrebbero ritenere di dover apportare al regolamento interno ed alle regole di gestione finanziaria;

f) esaminare i proventi dell'Organizzazione e in quale misura rappresentano un limite per i lavori del segretariato. CAPITOLO VIII RAPPORTI CON IL FONDO COMUNE PER I PRODOTTI DI BASE

Articolo 28 Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base

1. L'Organizzazione trarra' pienamente profitto dalle agevolazioni fornite dal Fondo comune per i prodotti di base. CAPITOLO IX STATISTICHE, STUDI ED INFORMAZIONE

Articolo 29 Statistiche, studi ed informazioni

1. Il Consiglio stabilisce strette relazioni con le organizzazioni intergovernative, governative e non governative competenti per agevolare l'ottenimento dei dati nonche' informazioni recenti e fattibili sui legni non tropicali e sulla zazione, in cooperazione con dette organizzaioni, riunisce, assembla e se del caso pubblica informazioni statistiche sulla produzione, l'offerta, il commercio, gli stock, il consumo ed i prezzi del mercato di legnami, sull'estensione delle risorse in legname e sulla gestione delle foreste produttrici di legname.

2. I membri comunicano, nella misura consentita dalla loro legislazione nazionale ed in tempi ragionevoli, statistiche ed informazioni sui legni, sul commercio degli stessi e sulle attivita' miranti ad assicurare una gestione durevole delle foreste produttrici di legname nonche' altre informazioni richieste dal Consiglio. Il Consiglio decide quale tipo d'informazioni debba essere fornito in applicazione del presente paragrafo ed i modi di presentazione di tali informazioni.

3. Il Consiglio fa periodicamente compilare gli studi necessari sulle tendenze ed i problemi a breve ed a lungo termine dei mercati internazionali dei legni, nonche' sui progressi compiuti in vista di una durevole gestione delle foreste produttrici di legname.

Articolo 30 Rapporto ed esame annnuali

1. Il Consiglio pubblica, entro i sei mesi seguenti la fine di ogni anno civile, un rapporto annuale sulle sue attivita', nonche' le altre informazioni che riterra' appropriate.

2. Il Consiglio esamina e valuta ogni anno:

a) La situazione internazionale relativa al legname;

b) gli altri fattori, questioni ed elementi che giudica attinenti alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.

 

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